Le Istituzioni scolastiche sono nate a seguito del dimensionamento della rete scolastica nazionale disciplinato dal D.P.R. 18 giugno 1998, nr.233 (cosiddetto decreto Berlinguer) con la finalità di garantire l’efficace esercizio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche (art. 21 legge 59/77 o legge Bassanini) e di dare stabilità nel tempo alle stesse istituzioni.
A seguito del dimensionamento scolastico, ciascuna Istituzione, retta da un Dirigente Scolastico, gode di personalità giuridica e di autonomia didattica ed organizzativa.
A seconda del numero degli allievi, può comprendere un unico corso di studi oppure più corsi: in quest’ultimo caso – ad esempio un’ Istituzione Scolastica che comprenda al suo interno un liceo, un ITC e un IPSIA insieme, oppure due licei, e così via – viene denominata ISIS (Istituzione Scolastica di Istruzione Superiore).
Ciascuna Istituzione, nell’ambito della sua autonomia, può poi assumere un’intitolazione particolare (ad es. Liceo Classico “Giacomo Leopardi”; ITIS “Enrico Fermi”, etc…).
L’istituzione scolastica gestisce e organizza a livello amministrativo e didattico uno o più punti di erogazione del servizio scolastico (scuole dell’infanzia, plessi di scuola primaria, sedi staccate o coordinate di scuola secondaria di I e II grado). Ad ogni istituzione scolastica è proposto un dirigente scolastico. In base alla tipologia di scuole organizzate, si identifica in circolo didattico, istituto comprensivo, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado, istituto di istruzione superiore.
E’ espressione di autonomia funzionale e provvede alla definizione e alla realizzazione dell’offerta formativa nel rispetto delle funzione delegate alle Regioni e dei compiti e delle funzioni trasferiti agli Enti locali.
